Lotta agli spammer, parte seconda

Dopo la prima parte del post sull’intervento del Garante sulle comunicazioni indesiderate, ecco la conclusione:

E’ indubbio che l’invio non richiesto di fax comporta dei palesi danni economici quali, ad esempio, il consumo di carta o di carta termica, lo spreco di toner, l’occupazione indebita di linee telefoniche, per non parlare del disturbo arrecato dalle comunicazioni indesiderate nonché del costo in termini di tempo perso da parte del soggetto “contattato”.

E lo stesso principio può essere – seppur in maniera diversa – esteso anche al tempo dedicato a leggere ed eliminare e-mail contenenti spam (o sms ed mms).

Indubbiamente una forma di “danno” potrebbe essere ipotizzata e riconosciuta, e conseguentemente, potrebbe far scattare un risarcimento per la vittima dello spam.

Resta da verificare ed analizzare se, in sede giudiziaria, accanto alla richiesta di risarcimento danni in casi del genere possa essere ipotizzata o meno anche una forma di micro-danno esistenziale, ma ciò sarà oggetto di future riflessioni.

Il dato certo ed inequivocabile, alla luce della decisione del Garante per la protezione dei personali, è che per gli spammer in Italia si profilano tempi molto ma molto duri. Sempre in attesa di conoscere, beninteso, quale sarà l’orientamento operativo dei magistrati in tema di risarcimento danni in questa particolare e delicata materia.

Il provvedimento riprodotto dalla newsletter del Garante:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 130, comma 2, del Codice che prevede, per l’invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali mediante telefax, il presupposto del necessario consenso informato, specifico e preventivo dell’interessato;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 con il quale questa Autorità ha individuato le modalità e le garanzie semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi “categorici”), prescrivendo comunque alcune misure che devono essere adottate con particolare riferimento, rispettivamente, all’acquisizione e all’inserimento dei dati personali, nonché all’informativa da fornire agli interessati;

RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori che emerge da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell’ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell’art. 130 del Codice;

VISTE le segnalazioni di Verdepiù del 4 aprile 2007, di Roberto Varrà del 15 maggio 2007 e di Romeo Mordenti per Autoricambi far s.n.c. del 9 luglio 2007, con le quali è stata lamentata la ricezione di fax indesiderati inviati da Microcall s.r.l. al fine di promuovere servizi e prodotti per conto di altre società;

VISTE le note inviate da Microcall s.r.l., a seguito di alcune richieste di informazioni dell’Autorità, con le quali la società ha affermato, riguardo alle modalità di raccolta delle informazioni, che i dati personali “provengono dagli elenchi categorici riferiti a soggetti esercenti attività economica” e “sono raccolti manualmente attraverso una consultazione autonoma da parte degli operatori che provvedono a digitare il numero da contattare”; la società, quindi, “utilizza solo dati relativi allo svolgimento di attività economiche (…), versando in un caso nel quale non ritiene necessario il consenso per il trattamento dei dati”;

RILEVATO che, nelle medesime note, la società ha dichiarato di operare esclusivamente nei confronti di soggetti economici (i cui numeri di fax sarebbero reperibili sugli elenchi categorici) ritenendo di versare “in un caso nel quale non ritiene sia necessario il consenso per il trattamento dei dati”; rilevato che tale valutazione è, però, erronea rispetto all’uso pubblicitario e commerciale del telefax per il quale è richiesto il preventivo consenso ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nei casi di specie, sia stato richiesto preliminarmente agli interessati uno specifico consenso per l’inoltro delle comunicazioni mediante telefax;

CONSIDERATO che l’invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Microcall s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 del Codice);

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l’inidonea informativa (art. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Microcall s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all’invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di agire in sede civile in relazione alla condotta invasiva accertata, ai sensi dell’art. 15 del Codice, secondo il quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2050 c.c.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Microcall s.r.l., con sede legale in Frosinone, Viale Mazzini n. 274, l’ulteriore trattamento illecito dei dati personali effettuato tramite l’utilizzo del telefax per l’invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati.

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

scritto da Stefano Massa su gentile concessione di Diritto su Web