Giovedì
7
Feb
2008
Lotta agli spammer, parte seconda
Dopo la prima parte del post sull’intervento del Garante sulle comunicazioni indesiderate, ecco la conclusione:
E’ indubbio che l’invio non richiesto di fax comporta dei palesi danni economici quali, ad esempio, il consumo di carta o di carta termica, lo spreco di toner, l’occupazione indebita di linee telefoniche, per non parlare del disturbo arrecato dalle comunicazioni indesiderate nonché del costo in termini di tempo perso da parte del soggetto “contattato”.
E lo stesso principio può essere – seppur in maniera diversa – esteso anche al tempo dedicato a leggere ed eliminare e-mail contenenti spam (o sms ed mms).
Indubbiamente una forma di “danno” potrebbe essere ipotizzata e riconosciuta, e conseguentemente, potrebbe far scattare un risarcimento per la vittima dello spam.
Resta da verificare ed analizzare se, in sede giudiziaria, accanto alla richiesta di risarcimento danni in casi del genere possa essere ipotizzata o meno anche una forma di micro-danno esistenziale, ma ciò sarà oggetto di future riflessioni.
Il dato certo ed inequivocabile, alla luce della decisione del Garante per la protezione dei personali, è che per gli spammer in Italia si profilano tempi molto ma molto duri. Sempre in attesa di conoscere, beninteso, quale sarà l’orientamento operativo dei magistrati in tema di risarcimento danni in questa particolare e delicata materia.
Il provvedimento riprodotto dalla newsletter del Garante:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


