Giovedì

7

Feb

2008

Lotta agli spammer, parte seconda

Dopo la prima parte del post sull’intervento del Garante sulle comunicazioni indesiderate, ecco la conclusione:

E’ indubbio che l’invio non richiesto di fax comporta dei palesi danni economici quali, ad esempio, il consumo di carta o di carta termica, lo spreco di toner, l’occupazione indebita di linee telefoniche, per non parlare del disturbo arrecato dalle comunicazioni indesiderate nonché del costo in termini di tempo perso da parte del soggetto “contattato”.

E lo stesso principio può essere – seppur in maniera diversa – esteso anche al tempo dedicato a leggere ed eliminare e-mail contenenti spam (o sms ed mms).

Indubbiamente una forma di “danno” potrebbe essere ipotizzata e riconosciuta, e conseguentemente, potrebbe far scattare un risarcimento per la vittima dello spam.

Resta da verificare ed analizzare se, in sede giudiziaria, accanto alla richiesta di risarcimento danni in casi del genere possa essere ipotizzata o meno anche una forma di micro-danno esistenziale, ma ciò sarà oggetto di future riflessioni.

Il dato certo ed inequivocabile, alla luce della decisione del Garante per la protezione dei personali, è che per gli spammer in Italia si profilano tempi molto ma molto duri. Sempre in attesa di conoscere, beninteso, quale sarà l’orientamento operativo dei magistrati in tema di risarcimento danni in questa particolare e delicata materia.

Il provvedimento riprodotto dalla newsletter del Garante:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Lunedì

4

Feb

2008

Tempi duri per gli spammer

Si profilano tempi duri, anzi durissimi, per gli spammer in Italia. Il Garante per la protezione dei dati personali è nuovamente intervenuto su una tematica sempre sotto i riflettori, quella dello spam in tutte le sue forme, ed ha  ribadito – con una recente decisione - che il destinatario di comunicazioni indesiderate (siano esse sms, fax, e mail ed mms) potrà rivolgersi al Giudice civile per ottenere un idoneo risarcimento dei danni.

La notizia è stata segnalata dalla newsletter n.299 del 4 gennaio 2008 del Garante per la protezione dei dati personali  e, anche sulla scorta  di decisioni assunte in precedenza dal Garante, questo ennesimo intervento potrebbe dare  il via a una stagione di richieste risarcitorie da parte di utenti molestati da comunicazioni  indesiderate. In  questo senso è possibile sviluppare qualche breve riflessione che  vogliono assumere un carattere  meramente divulgativo.

Il provvedimento  del Garante (il cui relatore è stato  il Dott. Giuseppe Fortunato) è stato adottato a seguito delle ripetute segnalazioni di abusi posti in essere da parte di una società che inviava fax aventi ad oggetto proposte commerciali, fax che non erano stati né richiesti né autorizzati. A seguito di accertamenti e di una dettagliata istruttoria, il Garante ha ribadito il principio  secondo cui l’invio di fax posto in essere senza aver ottenuto il “consenso informato” dei destinatari, fa configurare un trattamento illecito dei dati personali, con tutte le conseguenze di legge.

Martedì

29

Gen

2008

Privacy e consenso: via mail, via sms, via telefono..

Ecco la seconda parte del post marketing e tutela dei dati personali. Un po’ di definizioni e riferimenti utili per chi si interessa al settore. Visto che viviamo in un momento di invasione di posta indesiderata (spam), ecco un po’ di chiarezza..

Principi generali vigenti

L’articolo 130, commi 1 e 2, del D.Lgs 196/03, intitolato alle “Comunicazioni indesiderate”, subordina la possibilità di utilizzare i sistemi automatici di chiamata, senza l’intervento dell’operatore, e le comunicazioni elettroniche tramite fax, posta elettronica, SMS ed MMS, al fine dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, al previo consenso del soggetto interessato.
Al di fuori delle ipotesi appena menzionate, il paragrafo 3 dell’articolo 13 della direttiva 2002/58/CE ha consentito alle normative dei singoli Stati Membri di individuare gli strumenti più opportuni mediante i quali impedire tutte le altre forme di comunicazione non desiderate (ad esempio le chiamate vocali non automatizzate di telefonia fissa o mobile) scegliendo tra un sistema di “opt-in” oppure di “opt-out”.
Nel merito il legislatore italiano si è espresso con il comma 3 dell’articolo 130 citato, optando per un sistema del primo tipo (opt-in) che si realizza attraverso l’applicazione del principio del consenso o, in alternativa, l’esistenza di una delle fattispecie che, ai sensi dell’articolo 24, permettono un trattamento dei dati anche senza consenso.
In ogni caso, comunque, il successivo comma 5 dell’art. 130 vieta qualsiasi forma di comunicazione, per le finalità indicate, effettuata camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i propri diritti.
E’ evidente in tal caso l’interesse del legislatore ad evitare tutte quelle situazioni che possano comportare di fatto un aggiramento delle disposizioni di legge, soprattutto per ciò che concerne l’esercizio dei diritti da parte degli interessati.
In effetti il codice della privacy appresta una particolare tutela del cd. diritto “ad essere lasciati in pace” attraverso l’articolo 7, comma 4 lett. b) che attribuisce ai soggetti interessati il diritto di opporsi, in tutto od in parte, al trattamento dei dati personali che li riguardano per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. ‘, infine, il caso di notare che il principio del consenso trova una ulteriore conferma in materia di contratti a distanza stipulati dai consumatori. ispone infatti l’articolo 58, comma 1, del D.Lgs 206/2005 che “L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore”.

Martedì

17

Lug

2007

Utilizzare l’email nel marketing 9 - Lo Spam da 2 punti di vista

Il problema che vorrei esporre in questo post si concentra sul quesito annoso di definire quando un email è spam o non lo è. La discussione nasce tutta dall’esistenza di diverse interpretazioni di che cosa voglia dire che spam è un email “non voluta”. Riassumo in due categorie diversi punti di vista dei marketers: la prima categoria è orientata al mittente mentre la seconda al destinatario.

spam and not spam

DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA (I MARKETERS)

Mandare delle email a un gruppo di persone che è stato targettizzato sotto un certo interesse non è spam (cit. Dana Blankenhorn): il criterio per decidere quando una email è spam o non lo è, è se il destinatario è interessato o no a quello che riceve (cit. Bill Herp).
Prendere a noleggio l’email address di uno o più utenti che hanno dato il proprio indirizzo a qualcun altro per ricevere delle informazioni su un certo argomento, non è spam, sempre che le informazioni inviate rimangano nell’ambito di interesse del destinatario.
Se si sa per certo che qualcuno è interessato a un certo argomento, mandargli delle informazioni a proposito o delle notizie o una promozione commerciale non è spam (cit. Ramon Ray).
Il problema principale sono le leggi e le organizzazioni antispam e, quindi, trovare soluzioni e strategie adeguate a difendersi dalla possibilità di essere etichettati come spammers da organi legali come il Mail Abuse Prevention System (MAPS) o il Real time Blackhole List (RBL) (cit. Dana Blankenhorn), cosa che, in alcuni stati, porta a severe sanzioni o anche al blocco dell’attività.
Riassumendo, le due caratteristiche fondamentali del punto di vista appena esposto sono:
(1) il fatto di mandare messaggi con un tema che sia interessante per il destinatario e…
(2) il difendersi dagli organi legali antispam.