Martedì

29

Gen

2008

Privacy e consenso: via mail, via sms, via telefono..

Ecco la seconda parte del post marketing e tutela dei dati personali. Un po’ di definizioni e riferimenti utili per chi si interessa al settore. Visto che viviamo in un momento di invasione di posta indesiderata (spam), ecco un po’ di chiarezza..

Principi generali vigenti

L’articolo 130, commi 1 e 2, del D.Lgs 196/03, intitolato alle “Comunicazioni indesiderate”, subordina la possibilità di utilizzare i sistemi automatici di chiamata, senza l’intervento dell’operatore, e le comunicazioni elettroniche tramite fax, posta elettronica, SMS ed MMS, al fine dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, al previo consenso del soggetto interessato.
Al di fuori delle ipotesi appena menzionate, il paragrafo 3 dell’articolo 13 della direttiva 2002/58/CE ha consentito alle normative dei singoli Stati Membri di individuare gli strumenti più opportuni mediante i quali impedire tutte le altre forme di comunicazione non desiderate (ad esempio le chiamate vocali non automatizzate di telefonia fissa o mobile) scegliendo tra un sistema di “opt-in” oppure di “opt-out”.
Nel merito il legislatore italiano si è espresso con il comma 3 dell’articolo 130 citato, optando per un sistema del primo tipo (opt-in) che si realizza attraverso l’applicazione del principio del consenso o, in alternativa, l’esistenza di una delle fattispecie che, ai sensi dell’articolo 24, permettono un trattamento dei dati anche senza consenso.
In ogni caso, comunque, il successivo comma 5 dell’art. 130 vieta qualsiasi forma di comunicazione, per le finalità indicate, effettuata camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i propri diritti.
E’ evidente in tal caso l’interesse del legislatore ad evitare tutte quelle situazioni che possano comportare di fatto un aggiramento delle disposizioni di legge, soprattutto per ciò che concerne l’esercizio dei diritti da parte degli interessati.
In effetti il codice della privacy appresta una particolare tutela del cd. diritto “ad essere lasciati in pace” attraverso l’articolo 7, comma 4 lett. b) che attribuisce ai soggetti interessati il diritto di opporsi, in tutto od in parte, al trattamento dei dati personali che li riguardano per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. ‘, infine, il caso di notare che il principio del consenso trova una ulteriore conferma in materia di contratti a distanza stipulati dai consumatori. ispone infatti l’articolo 58, comma 1, del D.Lgs 206/2005 che “L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore”.