Marketing e tutela dei dati personali: aspetti giuridici

Questo è il primo di una serie di articoli che tratteranno aspetti giuridici relativi al marketing, alle nuove tecnologie, ai blog, agli spammer, ecc..

Il marketing rappresenta un fondamentale mezzo di supporto allo sviluppo del business di qualsiasi organizzazione.
Secondo la definizione fornita da Philip Kotler, uno dei massimi esperti della materia, il marketing è un processo sociale e manageriale mediante il quale una persona od un gruppo ottiene ciò che costituisce oggetto dei propri bisogni e desideri, creando, offrendo e scambiando prodotti e valore con altri.
In tempi abbastanza recenti la cd. Legge Bersani (legge 248/06) ha posto in essere una serie di misure atte ad incentivare le dinamiche della concorrenza relativamente alla fornitura dei servizi professionali abolendo, tra le altre cose, anche il divieto di svolgere pubblicità informativa.
Questa novità ha dischiuso definitivamente le porte del marketing, di cui la pubblicità e la comunicazione sono due delle strategie costituenti, ad alcune categorie professionali tra le quali, in primis, gli avvocati.
Non v’è dubbio che gli strumenti messi a disposizione dalle odierne tecnologie informatiche, telematiche e, più in generale, elettroniche possano agevolare e rendere più efficace la conduzione di una campagna di natura pubblicitaria.
In effetti si tratta di strumenti che hanno dalla loro parte caratteristiche molto attraenti quali la facilità d’uso, l’immediatezza della comunicazione, la possibilità di raggiungere un target vastissimo di individui, a prescindere dalla loro localizzazione geografica e, in molti casi, anche un discreto abbattimento dei costi rispetto ad una analoga campagna condotta con mezzi tradizionali.
D’altra parte, però, si tratta anche di tecnologie dotate di una spiccata pervasività rispetto alla sfera di riservatezza degli individui ed il loro utilizzo si accompagna, spesso, ad una attività di raccolta ed elaborazione (trattamento) di dati ed informazioni di natura personale (numeri di telefono, fax, indirizzi di posta elettronica, ecc…) che, in quanto tali, godono di una particolare forma di tutela, non solo dal punto di vista della legislazione nazionale, ma anche sotto il profilo comunitario.
Quali sono dunque i rapporti tra l’uso delle nuove tecnologie a fini di marketing e la protezione dei dati personali ?
Quali possono ritenersi i limiti ed i vincoli derivanti dalle vigenti leggi, dalle direttive comunitarie e dalla giurisprudenza del Garante della privacy ?
Questi sono tutti interrogativi ai quali cercheremo di rispondere nel seguito di questa esposizione.

Definizioni

Partiamo da alcune definizioni, utili ai fini dell’inquadramento della presente trattazione, di cui si rinviene traccia soprattutto nell’articolo 4 del D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy) che, con le disposizioni contenute nel Titolo X della parte II, ha dato attuazione alla direttiva 2002/58/CE:

1. “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
2. “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
3. “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
4. “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
5. “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
6. “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza;

In particolare l’ultima definizione, relativa alla posta elettronica, è abbastanza ampia da ricomprendere, non soltanto i servizi di posta elettronica tradizionale, ma anche quelli di messaggistica breve (SMS), gli MMS, i messaggi recapitati nelle segreterie telefoniche, quelli locali relativi ai servizi mobili ed anche le comunicazioni gestite tramite Internet dirette ad un indirizzo IP.

Continua..