{"id":611,"date":"2008-02-04T13:23:07","date_gmt":"2008-02-04T11:23:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/diritto-e-web\/tempi-duri-per-gli-spammer"},"modified":"2008-02-04T13:23:07","modified_gmt":"2008-02-04T11:23:07","slug":"tempi-duri-per-gli-spammer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wmtools.com\/news\/diritto-e-web\/tempi-duri-per-gli-spammer","title":{"rendered":"Tempi duri per gli spammer"},"content":{"rendered":"<p>Si profilano tempi duri, anzi durissimi, per gli spammer in Italia. Il <strong>Garante per la protezione dei dati personali <\/strong>\u00e8 nuovamente intervenuto su una tematica sempre sotto i riflettori, quella dello <strong>spam<\/strong> in tutte le sue forme, ed ha\u00a0 ribadito \u2013 con una recente decisione &#8211; che <strong>il destinatario di comunicazioni indesiderate<\/strong> (siano esse <em>sms, fax, e mail ed mms<\/em>) <strong>potr\u00e0 rivolgersi al Giudice civile per ottenere un idoneo risarcimento<\/strong> dei danni.<\/p>\n<p>La notizia \u00e8 stata segnalata dalla newsletter n.299 del 4 gennaio 2008 del Garante per la protezione dei dati personali\u00a0 e, anche sulla scorta\u00a0 di decisioni assunte in precedenza dal Garante, questo ennesimo intervento potrebbe <strong>dare\u00a0 il via a una stagione di richieste risarcitorie<\/strong> da parte di utenti molestati da comunicazioni\u00a0 indesiderate. In\u00a0 questo senso \u00e8 possibile sviluppare qualche breve riflessione che\u00a0 vogliono assumere un carattere\u00a0 meramente divulgativo.<\/p>\n<p>Il <strong>provvedimento\u00a0 del Garante<\/strong> (il cui relatore \u00e8 stato\u00a0 il Dott. Giuseppe Fortunato) \u00e8 stato adottato <strong>a seguito delle ripetute segnalazioni di abusi <\/strong>posti in essere da parte di una societ\u00e0 che inviava <strong>fax<\/strong> aventi ad oggetto proposte commerciali, fax che non erano stati n\u00e9 richiesti n\u00e9 autorizzati. A seguito di accertamenti e di una dettagliata istruttoria, il Garante ha ribadito il principio\u00a0 secondo cui l\u2019invio di fax posto in essere senza aver ottenuto il \u201cconsenso informato\u201d dei destinatari, fa configurare un trattamento illecito dei dati personali, con tutte le conseguenze di legge.<\/p>\n<p>In tal senso sono state disattese anche le <strong>argomentazioni difensive<\/strong> addotte dalla Societ\u00e0 oggetto dell\u2019indagine del Garante: la stessa infatti aveva sostenuto che <strong>i numeri di fax erano stati inviati solo a soggetti i cui numeri erano stati estratti da \u201celenchi categorici\u201d <\/strong>(quali, ad esempio, le Pagine bianche), e quindi ci si sarebbe trovati dinanzi ad una sorta di \u201c<em>consenso presunto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il Garante, sul punto, ha ribadito che anche in questi casi deve essere ottenuto il consenso preventivo all\u2019invio di informazioni commerciali, specialmente quando le stesse sono poste in essere con determinate metodiche (come, ad esempio, l\u2019invio di\u00a0 fax,\u00a0 sms o mms, e-mail oppure attraverso chiamate vocali effettuate con operatore automatico), e pertanto \u2013 tornando al caso in esame-\u00a0 la societ\u00e0 oggetto del provvedimento di divieto non potr\u00e0 pi\u00f9 utilizzare i dati personali in suo possesso.<\/p>\n<p>In questo modo \u00e8 stato sancito \u2013 si spera definitivamente &#8211; anche un principio generale di estrema importanza.<\/p>\n<p><strong>Senza consenso preventivo non si potr\u00e0 inviare qualsivoglia tipo di pubblicit\u00e0 attraverso sms, mms, fax, posta elettronica e chiamate vocali a mezzo di operatore automatico.<\/strong><\/p>\n<p>Stabilito il principio generale, occorre adesso soffermarsi, seppur brevemente, sulle potenziali implicazioni legate ai profili risarcitori, e soprattutto, focalizzare l\u2019attenzione sui <strong>potenziali danni arrecati dallo spam<\/strong>.<\/p>\n<p><em>prosegue nel prossimo post..<\/em><\/p>\n<p><em>Post scritto da Stefano Massa\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si profilano tempi duri, anzi durissimi, per gli spammer in Italia. 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