{"id":612,"date":"2008-02-07T12:58:36","date_gmt":"2008-02-07T10:58:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/posizionamento-motori\/lotta-agli-spammer-parte-seconda"},"modified":"2008-02-07T12:58:36","modified_gmt":"2008-02-07T10:58:36","slug":"lotta-agli-spammer-parte-seconda","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/posizionamento-motori\/lotta-agli-spammer-parte-seconda","title":{"rendered":"Lotta agli spammer, parte seconda"},"content":{"rendered":"<p>Dopo la prima parte del <a href=\"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/diritto-e-web\/tempi-duri-per-gli-spammer\">post sull&#8217;intervento del Garante sulle comunicazioni indesiderate<\/a>, ecco la conclusione:<\/p>\n<p>E\u2019 indubbio che l\u2019<strong>invio non richiesto di fax comporta  dei palesi danni economici <\/strong>quali, ad esempio, il c<strong>onsumo di carta o di carta termica, lo spreco di toner<\/strong>, l\u2019<strong>occupazione indebita di linee telefoniche<\/strong>, per non parlare del <strong>disturbo arrecato dalle comunicazioni indesiderate<\/strong> nonch\u00e9 del costo in termini di tempo perso da parte del soggetto \u201ccontattato\u201d.<\/p>\n<p>E lo stesso principio pu\u00f2 essere \u2013 seppur in maniera diversa \u2013 esteso anche al <strong>tempo dedicato a leggere ed eliminare e-mail<\/strong> contenenti spam  (o sms ed mms).<\/p>\n<p>Indubbiamente una forma di \u201cdanno\u201d potrebbe essere ipotizzata  e riconosciuta, e conseguentemente, potrebbe far scattare un <strong>risarcimento per la vittima dello spam<\/strong>.<\/p>\n<p>Resta da verificare ed analizzare se, in sede giudiziaria,  accanto alla richiesta di risarcimento danni in casi del genere possa <strong>essere ipotizzata  o meno anche una forma di micro-danno esistenziale,<\/strong> ma ci\u00f2 sar\u00e0 oggetto di future riflessioni.<\/p>\n<p>Il dato certo ed inequivocabile,  alla luce della decisione  del Garante per la protezione dei personali, \u00e8 che per gli spammer in Italia si profilano tempi molto ma molto duri. Sempre in attesa di conoscere, beninteso, quale sar\u00e0 l\u2019orientamento operativo dei magistrati in tema di risarcimento danni in questa particolare e delicata materia.<\/p>\n<p>Il <strong>provvedimento <\/strong>riprodotto dalla newsletter del Garante:<\/p>\n<blockquote><p>IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<\/p>\n<p>NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;<br \/>\nVISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito &#8220;Codice&#8221;);<\/p>\n<p>VISTO l&#8217;art. 130, comma 2, del Codice che prevede, per l&#8217;invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali mediante telefax, il presupposto del necessario consenso informato, specifico e preventivo dell&#8217;interessato;<\/p>\n<p>VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 con il quale questa Autorit\u00e0 ha individuato le modalit\u00e0 e le garanzie semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche\/professionali (c.d. elenchi &#8220;categorici&#8221;), prescrivendo comunque alcune misure che devono essere adottate con particolare riferimento, rispettivamente, all&#8217;acquisizione e all&#8217;inserimento dei dati personali, nonch\u00e9 all&#8217;informativa da fornire agli interessati;<\/p>\n<p>RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori che emerge da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell&#8217;ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell&#8217;art. 130 del Codice;<\/p>\n<p>VISTE le segnalazioni di Verdepi\u00f9 del 4 aprile 2007, di Roberto Varr\u00e0 del 15 maggio 2007 e di Romeo Mordenti per Autoricambi far s.n.c. del 9 luglio 2007, con le quali \u00e8 stata lamentata la ricezione di fax indesiderati inviati da Microcall s.r.l. al fine di promuovere servizi e prodotti per conto di altre societ\u00e0;<\/p>\n<p>VISTE le note inviate da Microcall s.r.l., a seguito di alcune richieste di informazioni dell&#8217;Autorit\u00e0, con le quali la societ\u00e0 ha affermato, riguardo alle modalit\u00e0 di raccolta delle informazioni, che i dati personali &#8220;provengono dagli elenchi categorici riferiti a soggetti esercenti attivit\u00e0 economica&#8221; e &#8220;sono raccolti manualmente attraverso una consultazione autonoma da parte degli operatori che provvedono a digitare il numero da contattare&#8221;; la societ\u00e0, quindi, &#8220;utilizza solo dati relativi allo svolgimento di attivit\u00e0 economiche (\u2026), versando in un caso nel quale non ritiene necessario il consenso per il trattamento dei dati&#8221;;<\/p>\n<p>RILEVATO che, nelle medesime note, la societ\u00e0 ha dichiarato di operare esclusivamente nei confronti di soggetti economici (i cui numeri di fax sarebbero reperibili sugli elenchi categorici) ritenendo di versare &#8220;in un caso nel quale non ritiene sia necessario il consenso per il trattamento dei dati&#8221;; rilevato che tale valutazione \u00e8, per\u00f2, erronea rispetto all&#8217;uso pubblicitario e commerciale del telefax per il quale \u00e8 richiesto il preventivo consenso ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificit\u00e0 del mezzo considerato;<\/p>\n<p>RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nei casi di specie, sia stato richiesto preliminarmente agli interessati uno specifico consenso per l&#8217;inoltro delle comunicazioni mediante telefax;<\/p>\n<p>CONSIDERATO che l&#8217;invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Microcall s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 del Codice);<\/p>\n<p>RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l&#8217;inidonea informativa (art. 13, comma 4 e 161 del Codice);<\/p>\n<p>CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d&#8217;ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altres\u00ec, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;<\/p>\n<p>RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico;<\/p>\n<p>RILEVATA la necessit\u00e0 di adottare nei confronti di Microcall s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all&#8217;invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari;<\/p>\n<p>TENUTO CONTO che, ai sensi dell&#8217;art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto \u00e8 punito con la reclusione da tre mesi a due anni;<\/p>\n<p>CONSIDERATO che l&#8217;art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;<\/p>\n<p>CONSIDERATO che resta impregiudicata la facolt\u00e0 per gli interessati di agire in sede civile in relazione alla condotta invasiva accertata, ai sensi dell&#8217;art. 15 del Codice, secondo il quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali \u00e8 tenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell&#8217;art. 2050 c.c.;<\/p>\n<p>VISTA la documentazione in atti;<\/p>\n<p>VISTE le osservazioni dell&#8217;Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell&#8217;art. 15 del regolamento del Garante n. 1\/2000 del 28 giugno 2000;<\/p>\n<p>RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;<\/p>\n<p>TUTTO CI\u00d2 PREMESSO IL GARANTE:<\/p>\n<p>ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Microcall s.r.l., con sede legale in Frosinone, Viale Mazzini n. 274, l&#8217;ulteriore trattamento illecito dei dati personali effettuato tramite l&#8217;utilizzo del telefax per l&#8217;invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati.<\/p>\n<p>Roma, 4 ottobre 2007<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE<br \/>\nPizzetti<\/p>\n<p>IL RELATORE<br \/>\nFortunato<\/p>\n<p>IL SEGRETARIO GENERALE<br \/>\nButtarelli<\/p><\/blockquote>\n<p><em>scritto da Stefano Massa<\/em> su gentile concessione di <a href=\"http:\/\/www.dirittosuweb.com\/aree\/home\/\">Diritto su Web<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Dopo la prima parte del post sull&#8217;intervento del Garante sulle comunicazioni indesiderate, ecco la conclusione: E\u2019 indubbio che l\u2019invio non richiesto di fax comporta dei palesi danni economici quali, ad esempio, il consumo di carta o di carta termica, lo spreco di toner, l\u2019occupazione indebita di linee telefoniche, per non parlare del disturbo arrecato dalle&hellip;","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[501,212,127],"class_list":["post-612","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-posizionamento-motori","tag-email-marketing","tag-garante-privacy","tag-spam"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/612","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/612\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.wmtools.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}